Per la Cassazione il giudice deve prendere posizione sulle specifiche critiche mosse dalla perizia di parte alla CTU
di Lucia Izzo – Incorre in un vizio di motivazione la sentenza che si sia limitata a richiamare le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, senza prendere posizione sulle specifiche critiche mosse dalla perizia di parte alla suddetta consulenza.
Lo ha chiarito la Corte di Cessazione, quinta sezione civile, nell’ordinanza n. 25526/2018 (qui sotto allegata), pronunciandosi nella vicenda che aveva visto due società (rispettivamente venditrice e acquirente) che avevano impugnato l’avviso con cui, sulla base di una perizia, l’Agenzia delle Entrate aveva rettificato, elevandoli, i valori dichiarati nel trasferimento immobiliare
Nonostante in sede di merito i ricorsi fossero stati parzialmente accolti, e ridotti i valori degli immobili, una delle società ricorre in Cassazione. Questa lamenta, tra l’altro, che il giudice di secondo grado nella sua decisione non abbia tenuto in alcuna considerazione i rilievi contenuti nella perizia di parte che, concernendo elementi non adeguatamente valutati dal CTU nominato in primo grado, avrebbero dovuto condurre ad una decisione differente.
Il giudice deve motivare sulle critiche di parte mosse alla CTU
La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha affermato che “allorché ad una consulenza tecnica d’ufficio siano mosse critiche puntuali e dettagliate da un consulente di parte, il giudice che intenda disattenderle ha l’obbligo di indicare nella motivazione della sentenza le ragioni di tale scelta, senza che possa limitarsi a richiamare acriticamente le conclusioni del proprio consulente, ove questi a sua volta non si sia fatto carico di esaminare e confutare i rilievi di parte”, incorrendo, in tal caso, nel vizio di motivazione deducibile ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c. (Cass., n. 23637/2016).
Da ciò si evince, spiega il Collegio, che il giudice di secondo grado, pur potendo limitarsi a fare proprie la conclusioni del Ctu, è tenuto, però, a motivare in ordine alle specifiche critiche della parte all’elaborato dell’ufficio, a meno che lo stesso Ctu non abbia preso posizione al riguardo (Cass., n. 1815/2015).
Ancora, secondo la giurisprudenza, è nulla, per mancanza del requisito di cui all’articolo 132, comma 1, n. 4), c.p.c., la sentenza la motivazione della quale consista nel dichiarare sufficienti tanto i motivi esposti nell’atto che ha veicolato la domanda accolta, quanto non meglio individuati documenti ed atti ad essa allegati, senza indicare la ragione giuridica o fattuale che, come emergente dall’oggetto del rinvio, il giudice abbia ritenuto di condividere.
Nella caso di specie, la Commissione Tributaria Regionale non ha neppure menzionato la CTU di primo grado e nulla ha detto in ordine alle contestazioni contenute nella consulenza di parte, essendosi limitata a ritenere adeguata la motivazione della CTP e a fare riferimento ad una relazione allegata all’avviso di rettifica della quale, però, non ha riportato, nemmeno in maniera sintetica, il contenuto.
Deve concludersi, pertanto, che la corte di merito non abbia fornito una motivazione della sua decisione, avendo solo confermato quella appellata senza prendere posizione sulle censure di parte, né valutare, nei limiti del gravame, le prove poste a fondamento della sentenza di prime cure.
Cass., V civ., ord. n. 25526/2018