Sommario: 1. Il testamento olografo: requisiti – 2. Disconoscimento o querela di falso – 3. Sezioni Unite: domanda di accertamento negativo.
Il testamento olografo: requisiti
A norma dell’ art. 602 c. c. il testamento olografo è l’atto di ultima volontà, redatto e sottoscritto di mano del testatore e avente data certa.
Sono requisiti formali del testamento olografo la totale autografia, l’apposizione della data – per la quale non è richiesta una particolare posizione nel testo dell’atto – e la sottoscrizione in calce, che può anche non essere fatta per esteso, alla condizione, espressamente prevista dalla legge, che essa valga a designare, con certezza, la persona del testatore.
Ormai, è pacifico in giurisprudenza che “in presenza di aiuto o di guida della mano del testamento da parte di una terza persona, per la redazione di un testamento olografo, l’intervento del terzo, di per sé esclude il requisito dell’autografia del relativo testamento, a nulla rilevando l’eventuale corrispondenza del contenuto della scheda, alla volontà del testatore (cfr Cass. n. 5505/17).
Inoltre, ai sensi dell’art. 602 c.c. per la validità del testamento olografo si richiede che esso sia scritto per intero, sia datato e sottoscritto di pugno dal testatore, ma non occorre che la sottoscrizione avvenga contestualmente alla stesura dell’atto di ultima volontà, poiché – precisa la giurisprudenza – ” nessuna norma ne impone la redazione in un unico contesto temporale”. Ne consegue che, il testatore dopo aver redatto il documento, può completarlo con la propria sottoscrizione (cfr. Cass. 25845/08).
Falsità del testamento: disconoscimento o querela di falso?
In ordine allo strumento processuale utilizzabile per contestare l’autenticità del testamento olografo, prima che la questione venisse rimessa alle sezioni unite della Corte di Cassazione, si contrapponevano due diversi orientamenti.
Secondo un primo indirizzo, il testamento olografo dovrebbe essere considerato come una qualsiasi scrittura privata. (cfr. Cass. n.11504 / 92).
Pertanto, colui contro il quale il testamento sia prodotto, ove intenda contestare l’autenticità dello stesso, deve disconoscerlo, con la conseguenza che sulla controparte, la quale ha invece interesse all’efficacia della scheda testamentaria, incombe l’onere di provare la sua provenienza dall’autore apparente (il convenuto deve proporre istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c).
Di contro, secondo altra impostazione giurisprudenziale, l’autenticità del testamento olografo andrebbe contestata esclusivamente con la proposizione della querela di falso ex art. 221 e ss. c.p.c. (ex multis Cassio 16362/03, Cass. 8272/12).
Infatti, se è vero che il testamento olografo non può essere qualificato come atto pubblico a norma dell ‘art. 2699 c.c., è altrettanto vero che lo stesso non può essere considerato una mera scrittura privata ex art 2702 c.c., non potendo essere sottovaluta la sua rilevanza sostanziale e processuale. Ne consegue che, graverà sull’attore, che contesta la genuinità della scheda testamentaria, il rigido onere della prova (rigore probatorio dell’eccezione di falso).
Questa impostazione parte del presupposto che il disconoscimento di una scrittura privata può provenire soltanto dal suo autore, pertanto, la querela di falso non è esperibile quando sussiste una differenza soggettiva, tra chi ha redatto il documento e chi intende contestarne l’autenticità.
Sezioni Unite: domanda di accertamento negativo.
La vexata quaestio è stata rimessa alle sezioni unite della Corte di Cassazione, le quali, non condividendo alcuno dei suddetti orientamenti, hanno “rispolverato” un principio già precedentemente affermato dalla Corte in una pronuncia del 1951.
Con sentenza n. 12307/15 il Supremo Consesso ha statuito che la parte che intende contestare l’autenticità del testamento olografo, non deve né disconoscerlo, né tantomeno proporre querela di falso, bensì, “deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, e su di essa grava l’onere della relativa prova” (regime probatorio meno rigido rispetto all’eccezione di falso).
Sotto il profilo sostanziale – la Corte di legittimità ha rilevato che – il testamento ovvero l’atto con il quale il de cuius ha manifestato le sue ultime volontà, non può essere equiparato ad una qualsiasi scrittura privata proveniente da terzi.
Invece, sotto il profilo processuale, con tale impostazione viene superato il forte squilibrio probatorio fra chi si limita a disconoscere il testamento e chi ha l’obbligo particolarmente gravoso (convenuto) di dimostrare l’autenticità dello stesso.
In ultimo, l’ orientamento avallato dalle Sezioni Unite , risulterebbe perfettamente conforme al principio di economia processuale, infatti, escludendo la proposizione del giudizio di falso, per la contestazione della genuinità della scheda testamentaria, si evita che il relativo procedimento incidentale comporti un dispendio di risorse giuridiche.