Il Codice Deontologico del Grafologo Giudiziario
  1. Il grafologo giudiziario è un libero professionista che esercita la propria attività, su incarico di parte o, se iscritto presso l’elenco degli Esperti e Consulenti del proprio Tribunale di appartenenza, di ufficio, nell’ambito della “analisi e comparazione della grafia”.
  2. La preparazione del grafologo deve essere basata su studi di provata ed indiscussa serietà e va sempre costantemente aggiornata e culturalmente arricchita.
  3. La condotta del grafologo deve ispirarsi alla  più severa  probità e deve improntarsi a  riservatezza, lealtà e dignità professionale e personale.
  4. Nella  sua integrale autonomia e in piena armonia con i dettami della propria coscienza, il grafologo si disporrà, in piena coscienza ed autonomia, ad accettare o rifiutare un incarico.
  5. La già conclamata esigenza di ispirarsi alla propria coscienza impone al grafologo giudiziario di considerare e valutare fino a che punto gli interessi delle parti private siano meritevoli di tutela tecnica.
  6. Nell’assolvimento del mandato di Consulente Tecnico di Ufficio, il grafologo non deve travalicare le altre parti e non deve far sentire il peso della sua posizione nei confronti dei colleghi che assistano le altre parti processuali.
  7. In tutti i suoi atti, nella carte intestate e nella targa di studio, il  grafologo deve indicare chiaramente i suoi titoli accademici e professionali senza ricorrere ad indicazioni abusive, ne’ ad espressioni che possano ingenerare equivoco o fraintendimento.
  8. Il lavoro del grafologo va retribuito, ma la premura e la diligenza professionale dello stesso deve prescindere dalla retribuzione.
  9. Quand’anche nei casi consentiti il grafologo abbia rinunciato all’incarico, dovrà sempre astenersi da dichiarazioni o comportamenti che possano ledere gli interessi delle parti già da lui assistite.
  10. Egli deve sempre avvertire preventivamente il suo assistito con chiarezza e tempestività perché gli sia consentita l’assistenza di altro professionista e deve svolgere fino all’ultimo i suoi doveri professionali.
  11. All’atto dell’ accettazione dell’incarico il grafologo dovrà concordare chiaramente con il proprio cliente l’importo del compenso  dovutogli. Questo potrà, poi, essere aumentato in ragione della complessità non preventivata delle operazioni peritali, solo quando vi sia sproporzione di più del 30% dell’importo concordato.
  12. Il grafologo deve sempre astenersi dall’esprimere pareri e apprezzamenti sull’attività professionale di un collega.
  13. Il Grafologo deve restituire alla parte assistita, quando questa ne faccia richiesta, la documentazione inerente al mandato ricevuto. Non è previsto il diritto di ritenzione della documentazione consegnatagli neppure in caso di mancato pagamento della parcella professionale.
  14. Il  ricorso alla pubblicità deve avvenire nei limiti delle norme che la legislazione detta per la pubblicità delle professioni intellettuali e liberali e in nessun caso deve servirsi di segnali reclamistici e commerciali che possano ledere il decoro della professione.
  15. Nell’espletamento dell’indagine grafica il grafologo deve:
    1. non accettare incarichi che esulano dalla propria competenza;
    2. accettare indagini possibili;
    3. prendere  cura degli scritti di  comparazione, per rendere possibile una eventuale controperizia;
    4. in caso di difficoltà, sollecitare il concorso di uno specialista, se del caso anche per il tramite del Magistrato;
    5. in  caso di disaccordo con un precedente esperto, motivarne le ragioni in termini corretti e misurati, anche se l’errore  cui ci si oppone è indiscutibile e grossolano; porre, anzi, in evidenza i motivi che possono averlo causato. Mai usare l’ ironia.
    6. evitare giudizi peritali offensivi su presunti scopi che possano aver ispirato il contraddittore;
    7. attenersi  esclusivamente alla confutazione gli elementi tecnici da quello introdotti, al solo scopo di difendere la posizione del proprio assistito.
    8. usare un  linguaggio chiaro, corretto, accessibile anche ai profani, senza terminologie oscure o, peggio, espressioni nebulose che possono essere agevolmente rese con termini abituali nel linguaggio corrente.
  16. Il Grafologo Consulente Tecnico o Perito di Ufficio dovrà:
    1. non ricevere mai visite delle parti in causa se non alla presenza di altri esperti e/o del Magistrato, (in nessun caso negli affari penali), e, comunque, verbalizzare sempre eventuali incontri;
    2. non accettare doni dalle parti, dall’incriminato o dalla parte civile, anche dopo il giudizio o la sentenza;
    3. resistere alla pressione, anche se involontaria, del Magistrato, del difensore, della polizia, della opinione pubblica e non lasciarsi influenzare da alcunché al di fuori del campo e del metodo tecnico investigativo, della logica e della propria coscienza;
    4. tenere debito conto dell’ordine da adottare per  le diverse ricerche da farsi, dell’urgenza di una soluzione ed anche del  fatto eventuale della detenzione di certi interessati;
    5. non ingerirsi nella condotta dell’affare, all’infuori delle ricerche tecniche per cui si è incaricati;
    6. non intromettersi nè in ciò che riguarda la polizia, nè in ciò che spetta al magistrato e meno ancora in ciò che compete  agli avvocati;
    7. mai ritenersi obbligati a giungere a conclusioni più risolutive di quelle a cui portano le indagini tecniche di cui si è incaricati e “saper dubitare“ facendo comprendere la relatività di alcune certezze, spiegando bene come in determinati casi la comparazione di  scritti non possa giungere a certezze. Se si conserva il minimo dubbio, esprimerlo;
    8. nel rispetto dell’obbligo di riservatezza, rimanere vincolati al segreto professionale mai comunicando, neppure alla stampa scientifica, prima del giudizio o della sentenza definitivi, notizie inerenti il mandato ricevuto e/o vicende processuali ad esso inerenti;
    9. Il grafologo giudiziario dovrà sempre  tenere in debito conto che egli è il collaboratore e ausiliario del Magistrato non cercando mai di sostituirsi all’Autorità Giudiziaria e/o alle parti processuali.

 

I REDATTORI DI QUESTO CODICE

Le norme deontologiche che precedono sono  state elaborate e proposte da una commissione, composta da membri sia appartenenti all’Associazione dei Grafologi Giudiziari, con sede in Napoli alla piazza G. Garibaldi n. 39 sia da membri ad essa esterni, ai partecipanti al primo congresso di grafologia giudiziaria tenutosi presso il Saloncino dei Busti del Tribunale di Napoli Castelcapuano dal 12 al 14 aprile 1999.
L’approvazione delle norme deontologiche è avvenuta il 12 aprile 1999, durante la seconda sessione del detto congresso dedicata a “La  deontologia professionale “, presieduta dall’Avv. Elio Sticco, Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Santa Maria Capua Vetere (CE), moderata dal Prof. Avv. Gennaro Mazza, Presidente dell’ Associazione dei Grafologi Giudiziari,  con relazioni dell’Avv. Andrea Faiello, consulente grafico, che ha relazionato su “La deontologia del consulente grafico“, e dell’Avv. Salvatore Amato, del Foro di Napoli e membro coordinatore della Commissione per la Deontologia e la difesa della Toga che ha redatto il Codice deontologico dell’Avvocato approvato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, che ha relazionato su “Confronto tra professioni: La deontologia dell’Avvocato “. Si esprime un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno collaborato.